Poiché la normativa a tutela del lavoro per minorenni si applica a tutti i rapporti di lavoro, ordinari e speciali, che riguardano minori da 16 a 18 anni, vi risultano soggetti sia i contratti di formazione e lavoro, che quelli per il lavoro a domicilio e l’apprendistato.
Infatti, l’art.3 del D.Lgs. 345/99 precisa che il Decreto si applica ai minorenni di anni 18 che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti. È un chiaro riferimento al contratto di apprendistato che l’art.2 della legge 55/25 definisce come uno speciale rapporto di lavoro in forza al quale il datore di lavoro è tenuto a dare l’insegnamento necessario affinché l’apprendista possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.
Come detto in premessa, la legge 977- 67 è stata integrata e modificata dal decreto legislativo n. 345 del 1999 e da quello successivo del 18-8-2000 che riguardano specificamente i minorenni che svolgono lavori nocivi o pregiudizievoli o pericolosi tra cui non ricade l’attività di assistente parrucchiera.
Il datore di lavoro NON sottoporrà il lavoratore alle seguenti mansioni:
lavori di saldatura con arco elettrico o fiamma ossidrica o ossiacetilenica;
oppure utilizzo di mole ad alta velocità o frullini, ecc.
Di tali lavorazioni espressamente definite pericolose dalla legge di cui trattasi, a seguire viene allegato elenco completo;
Non sono considerati idonei ai minorenni anche quei lavori che li sottopongono ad esposizione al rumore superiore agli 80dbA, intesa come esposizione quotidiana personale o come esposizione media settimanale;
I lavori che prevedono l’impiego di particolari sostanze nocive;
Il controllo sanitario periodico dei lavoratori minorenni è un obbligo del datore di lavoro che deve eseguire la sorveglianza sanitaria (ai sensi del D.lgs 81/08), come del resto già effettuato per i lavoratori adulti.
Il medico competente deve anche accertare, prima che inizi l’attività lavorativa, l’idoneità del minorenne alla mansione che gli sarà affidata, comunicando l’esito della sua valutazione per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale.
Ai genitori devono essere inoltre fornite le informazioni, previste per tutti i lavoratori dall’art. 21 del D.Lgs 81/08, in materia di rischi presenti, pericoli, procedure di emergenza, ecc.
Qualora il medico ritenga che il minorenne non sia idoneo ad alcuni lavori, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.
Al lavoratore minorenne devono essere garantiti due giorni di riposo settimanali, meglio se consecutivi, comprendenti la domenica. Per particolari esigenze di carattere tecnico - organizzativo si può derogare, ma non si possono concedere meno di 36 ore consecutive, a meno che non si tratti di interruzioni lavorative di breve durata.
Ricordiamo ancora che le norme qui esposte sono solo integrazioni e modifiche alla legislazione precedente, quindi rimangono ancora in vigore tutti i precedenti obblighi.
Come accade di solito nel campo della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ed a maggior ragione nel caso dei minorenni, le sanzioni per chi non rispetta le disposizioni di legge sono consistenti. Si rischia, a seconda degli articoli e dei commi infranti, fino ad un massimo di sei mesi di carcere e fino a dieci milioni di lire (ca. 5.165 €) di ammenda.
Inoltre il lavoratore minore NON sarà esposto alle seguenti sostanze:
a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più dei rischi descritti dalle seguenti frasi:
1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
7) può ridurre la fertilità (R60);
8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;
e) piombo e composti;
f) amianto.