Sicurgarda è esperta nell'offrire consulenza in materia di sicurezza sul lavoro ad Ambasciate e Consolati, oltre che ad IIC e ITA nelle varie sedi nel mondo.
I tecnici di Sicurgarda sono esperti nel ricoprire il ruolo di RSPP esterno nelle varie sedi estere del MAECI.
Grazie alle nostre conoscenze, ai nostri studi, siamo in grado di offrire una consulenza specifica per applicare correttamente il D.Lgs. 81/08 nelle sedi MAECI nel mondo.
Siamo in grado di redigere DVR specifici che tengano conto sia della normativa italiana che di quella nazionale in cui la sede si trova.
Le ambasciate e i consolati sono rappresentanze diplomatiche all’estero. Le ambasciate e i consolati rappresentano prevalentemente gli interessi dell’Italia nel paese ospitante e cura i rapporti internazionali. Inoltre, le ambasciate e i consolati sono responsabili per lo sviluppo dei rapporti culturali.
Le ambasciate sono necessarie in ogni paese. Nei paesi di grandi dimensioni geografiche, le ambasciate sono solitamente aiutate da uno o più consolati. Nonostante i termini consolato e ambasciata siano usati insieme, ci sono differenze soprattutto nelle dimensioni e nei servizi che possono fornire al pubblico.
I locali, gli archivi e le pertinenze dell'ambasciata godono delle immunità codificate nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, ai sensi del cui art. 22: «senza il consenso del capomissione, è vietato agli agenti dello Stato accreditatario accedere [ai locali della missione]. Le stanze, la mobilia, gli altri oggetti che vi si trovano e i mezzi di trasporto della missione non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o esecuzione forzata.» L'ambasciata, per un fondamentale principio del diritto internazionale, gode dell'immunità dalla giurisdizione locale per i fatti che accadono all'interno della stessa.
Sia il personale diplomatico, per consuetudine internazionale, sia altro personale amministrativo, per uso e cortesia internazionale, godono delle immunità diplomatiche, così come codificate dalla già citata Convenzione di Vienna.
A livello di sicurezza sul lavoro, i riferimenti normativi e gli indirizzi da seguire sono i seguenti:
· Decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 51 del 16 febbraio 2012
· D.Lgs. 81/08 smi.
Il decreto 51 del 2012 detta disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza applicabili agli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e relative articolazioni, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Prima ancora, all’articolo 3 comma 4 si specifica che nell'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza si tiene conto delle disposizioni a tutela della sicurezza del segreto di Stato, del trattamento e custodia di documentazione classificata, nonché delle limitazioni di accesso e delle particolari caratteristiche delle aree protette e riservate.
Il datore di lavoro adegua l'organizzazione della sicurezza alla normativa locale eventualmente vigente, alle caratteristiche dell'ufficio e alla realtà geografica e sociale, avvalendosi di personale adeguatamente formato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Quindi, come confermato poi, è necessario che nelle ambasciate siano presenti, oltre al Datore di Lavoro (che è l’Ambasciatore) l’RSPP, l’RLS ed il Medico Competente.
Il Decreto 51 del 16 febbraio 2012 identifica diverse situazioni, sia per le Ambasciate nei paesi europei, sia per quelle nei paesi extra UE.
Agli uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione Europea si applica la normativa locale, purché attuativa delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si ritengono assolti gli obblighi previsti dagli articoli 17 (su nomina RSPP e DVR) e 18 (sugli obblighi del datore di lavoro) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a carico del datore di lavoro e del dirigente, ove si sia ottemperato alle disposizioni locali conformi alle direttive comunitarie.
Resta fermo l'obbligo di nominare il medico competente con le modalità previste dall’articolo 6 dello stesso Decreto.
Per quanto riguarda i Paesi extra UE, agli uffici all'estero aventi sede in Stati non facenti parte dell'Unione Europea e dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si applica la normativa locale nel rispetto dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ai sensi del Decreto, il datore di lavoro ha comunque l’obbligo:
· di effettuare la valutazione dei rischi;
· di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi, nel rispetto delle disposizioni tecniche locali vigenti. Fermi restando gli obblighi del periodo che precede, essi si presumono correttamente assolti se le autorità locali competenti abbiano rilasciato le prescritte certificazioni;
· di nominare il medico competente;
· di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Agli uffici all'estero aventi sede in Stati non facenti parte dell'Unione Europea e non dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano i principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto delle disposizioni tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, antincendio e di primo soccorso. Anche in questo caso al Datore di Lavoro spettano gli obblighi descritti sopra.
Per quanto riguarda il medico competente, il capo dell'ufficio all'estero avente sede in uno degli Stati dell'Unione Europea o degli Stati extra UE nomina quale medico competente un libero professionista locale, in possesso di titoli e requisiti equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche collaboratore di struttura esterna pubblica o privata locale, convenzionata con l'Ufficio all'estero. Per gli stati extra UE il medico deve essere in grado di assicurare livelli di prestazioni sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal piano sanitario nazionale italiano, anche collaboratore di struttura esterna pubblica o privata locale, convenzionata con l'Ufficio all'estero.
L'individuazione del numero e delle modalità di designazione e di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui agli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è disciplinata in sede di contrattazione collettiva.
La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è obbligo non delegabile del datore di lavoro.
Il datore di lavoro nomina quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione un dipendente di ruolo in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove presente, ovvero un professionista in possesso di adeguate competenze in materia di prevenzione infortuni, con particolare riguardo ai rischi connessi allo svolgimento dell'attività istituzionale delle sedi all'estero. È quindi possibile in alternativa all’RSPP interno, nominare un RSPP esterno, come previsto dal D.Lgs. 81/08 smi.
Dal dettato normativo, si evidenzia l’importanza di avere un RSPP esperto che possa indirizzare il datore di lavoro al completo rispetto sia delle norme locali che dei principi delle norme italiane.
Infatti, la sfida più grande, è quella di intersecare gli obblighi locali, che normalmente sono inferiori ai dettami del D.Lgs. 81/08 che è una delle norme più complesse in tema di sicurezza sul lavoro in tutto il mondo, con i principi generali del D.Lgs. 81/08 e le funzioni delle figure obbligatorie, ovvero RSPP, Medico Competente ed RLS.
Per fare un esempio pratico l’Ambasciata Italiana negli Stati Uniti deve rispettare i contenuti dell’ OSH Act of 1970, delle norme tecniche in materia di prevenzione incendi e gestione delle emergenze ma anche i principi generali del D.Lgs. 81/08 smi.
Per quanto riguarda invece le Ambasciate Internazionali in Italia, il nostro Paese ha prodotto le linee guida per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia Triennio 2020-2022; le quali all’articolo 36 prevedono che:
1. I datori di lavoro sono tenuti all’osservanza delle misure generali per la tutela della salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e dai provvedimenti attuativi previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto medesimo nonché dalle altre disposizioni in materia.
2. Nell’applicazione delle norme di protezione e di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, nell’ambito del luogo di lavoro, come stabilito negli articoli 17 e 18 del d.lgs. n. 81/2008.
3. Il lavoratore, a sua volta, è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, secondo quanto stabilito dall’articolo 37 e dal Titolo III del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
4. Nei luoghi di lavoro dovranno essere predisposte tutte le misure di prevenzione e protezione, tra cui la prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, servizio di pronto soccorso, ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. n. 81/2008.
5. Particolare attenzione è richiesta nel disporre misure di prevenzione e protezione per quei lavoratori addetti ai videoterminali, ai sensi del Titolo VII del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
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