Le attività che devono svolgere la valutazione del rischio legionella e che devono quindi effettuare le analisi di ricerca del batterio sono tutte quelle attività dove sono presenti docce utilizzate dai dipendenti oppure dalla clientela:
- HOTEL
- B&B
- CASE VACANZA
- FORESTERIE
- RIFUGI
- PALESTRE e PALAZZETTI DELLO SPORT e CAMPI SPORTIVI
- CENTRI ESTETICI
- LIDI E SPIAGGE
- PISCINE
- CONDOMINI CON DOCCE COMUNI (PISCINE)
- AZIENDE CON SPOGLIATOI CON DOCCE
- QUALSIASI ATTIVITA' CON DOCCE DEDICATE AL PERSONALE
Per legionella si intende un batterio aerobio definito gram-negativo di cui si conoscono molte specie tra cui la più pericolosa è la Legionella pneumophila. Il batterio prolifera negli ambienti acquatici naturali, risalendo poi a quelli artificiali come le tubature e gli impianti idrici dei centri abitati (serbatoi, piscine, fontane). Contrarre la legionellosi è, quindi, un rischio insito in diversi ambienti che, per questo motivo, necessitano di una corretta valutazione del rischio legionellosi e di misure preventive per impedire la proliferazione del batterio.
Le “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi” pubblicate nel 2000, sono state il primo documento nazionale finalizzato a fornire agli operatori sanitari informazioni aggiornate sulla legionellosi, sulle diverse fonti di infezione, sui metodi diagnostici e di indagine epidemiologica ed ambientale. In tale documento era compresa la revisione della Circolare 400.2/9/5708 del 29.12.93 "Sorveglianza delle legionellosi" per l'aggiornamento della scheda di sorveglianza. Il 4 febbraio 2005 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale N.28 un accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e termali”. Tale accordo è stato elaborato al fine di offrire ai direttori di strutture turisticorecettive e termali gli elementi di giudizio per la valutazione del rischio legionellosi in dette strutture e un insieme di suggerimenti tecnico-pratici, basati sulle evidenze scientifiche più aggiornate per ridurre al minimo tale rischio.
Inoltre, come riportato nel D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, il rischio di esposizione a Legionella in qualsiasi ambiente di lavoro richiede l‟attuazione di tutte le misure di sicurezza appropriate per esercitare la più completa attività di prevenzione e protezione nei confronti di tutti i soggetti presenti considerando che al Titolo X del suddetto D. Lgs 81/2008 la Legionella è classificata al gruppo 2 tra gli agenti patogeni.
Le misure di sicurezza si dovranno realizzare a seguito del procedimento di valutazione del rischio, indicato sempre al menzionato Titolo X e si dovranno attuare in conformità ai disposti del Titolo I (del citato Decreto Legislativo) riferendosi a quanto riportato negli Artt. 15 e 18.
A tal proposito per unificare tutte le precedenti normative e le precedenti linee guida (anche internazionali come quelle dell'OMS e del' EWGLI, è stato elaborato l'Accordo Stato regioni del 7 maggio 2015.
La Regione Lombardia, nel 2009 ha emanato un Decreto, il n 1751 del 24 febbraio 2009 che va a dettare le linee guida in materia di prevenzione e controllo della legionellosi in Lombardia. In allegato il testo originale.
Comunque SICURGARDA S.n.c. è in grado di provvedere a quanto sopra riassunto proponendo dei contratti a costi contenuti offrendo un servizio chiavi in mano onnicomprensivo: documentazione, formazione dei lavoratori, campionamenti periodici ed analisi microbiologiche da parte di laboratorio accreditato.
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