SICURGARDA

Dichiarazioni conformità MOCA

Dichiarazione di Conformità MOCA


Sicurgarda snc grazie alla competenza specifica dei propri tecnici offre consulenza sulla redazione delle dichiarazioni di conformità MOCA. 

Infatti secondo l'art 16 del REG CE 1935/2004 tutti i produttori di MOCA devono redigere la dichiarazione di conformità MOCA che deve accompagnare il materiale dal produttore fino all'ultimo utilizzatore. 

Tale dichiarazione infatti la devono avere i rivenditori, i commercianti ed esportatori (o importatori) e soprattutto gli utilizzatori (dall'industria alimentare che li usa come imballaggi al ristorante che li usa in cucina) che ne devono conoscere i contenuti. 

Non solo, la dichiarazione deve essere resa disponibile in qualsiasi momento alle autorità che la richiedano. 

L'unica norma che in maniera specifica indica i contenuti che deve avere la dichiarazione di conformità MOCA è il REG UE 10/2011 riguardante le materie plastiche. 

La dichiarazione scritta di cui all’articolo 15 del REG UE 10/2011 deve contenere le seguenti informazioni:
1) l’identità e l’indirizzo dell’operatore commerciale che emette la dichiarazione di conformità;
2) l’identità e l’indirizzo dell’operatore commerciale che produce o importa i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti;
3) l’identità dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché delle sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti;
4) la data della dichiarazione;
5) la conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze sopraccitate soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1935/2004;
6) informazioni adeguate circa le sostanze impiegate o i prodotti di degradazione per i quali gli allegati I e II del presente regolamento stabiliscono restrizioni e/o specifiche, così da consentire agli operatori commerciali a valle di rispettare tali restrizioni;
7) informazioni adeguate circa le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sui rispettivi livelli di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza a norma delle direttive 2008/60/CE, 95/45/CE e 2008/84/CE, così da consentire agli utilizzatori di detti materiali o oggetti di rispettare le disposizioni dell’UE pertinenti o, in mancanza di norme UE, le disposizioni nazionali applicabili ai prodotti alimentari;
8) le specifiche relative all’uso del materiale o dell’oggetto, quali:
i) i tipi di prodotti alimentari con cui è destinato a venire a contatto;
ii) la durata e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare;
iii) il rapporto tra la superficie di contatto del prodotto alimentare e il volume utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell’oggetto;
9) in caso di utilizzo di una barriera funzionale in un materiale o in un oggetto multistrato, la conferma che detto materiale o oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4 o all’articolo 14, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento.
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