Sicurgarda snc grazie alla competenza specifica dei propri tecnici offre consulenza sulla redazione delle dichiarazioni di conformità MOCA.
Infatti secondo l'art 16 del REG CE 1935/2004 tutti i produttori di MOCA devono redigere la dichiarazione di conformità MOCA che deve accompagnare il materiale dal produttore fino all'ultimo utilizzatore.
Tale dichiarazione infatti la devono avere i rivenditori, i commercianti ed esportatori (o importatori) e soprattutto gli utilizzatori (dall'industria alimentare che li usa come imballaggi al ristorante che li usa in cucina) che ne devono conoscere i contenuti.
Non solo, la dichiarazione deve essere resa disponibile in qualsiasi momento alle autorità che la richiedano.
L'unica norma che in maniera specifica indica i contenuti che deve avere la dichiarazione di conformità MOCA è il REG UE 10/2011 riguardante le materie plastiche.
La dichiarazione scritta di cui all’articolo 15 del REG UE 10/2011 deve contenere le seguenti informazioni:
1) l’identità e l’indirizzo dell’operatore commerciale che emette la dichiarazione di conformità;
2) l’identità e l’indirizzo dell’operatore commerciale che produce o importa i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti;
3) l’identità dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché delle sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti;
4) la data della dichiarazione;
5) la conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze sopraccitate soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1935/2004;
6) informazioni adeguate circa le sostanze impiegate o i prodotti di degradazione per i quali gli allegati I e II del presente regolamento stabiliscono restrizioni e/o specifiche, così da consentire agli operatori commerciali a valle di rispettare tali restrizioni;
7) informazioni adeguate circa le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sui rispettivi livelli di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza a norma delle direttive 2008/60/CE, 95/45/CE e 2008/84/CE, così da consentire agli utilizzatori di detti materiali o oggetti di rispettare le disposizioni dell’UE pertinenti o, in mancanza di norme UE, le disposizioni nazionali applicabili ai prodotti alimentari;
8) le specifiche relative all’uso del materiale o dell’oggetto, quali:
i) i tipi di prodotti alimentari con cui è destinato a venire a contatto;
ii) la durata e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare;
iii) il rapporto tra la superficie di contatto del prodotto alimentare e il volume utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell’oggetto;
9) in caso di utilizzo di una barriera funzionale in un materiale o in un oggetto multistrato, la conferma che detto materiale o oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4 o all’articolo 14, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento.