NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 abrogata dal D. Leg.vo 26 marzo 2001, n. 151 Legge 8 marzo 2000 n. 53. D.Lgs. 81/08 smi.
ASTENSIONE OBBLIGATORIA:
La lavoratrice madre ha il diritto e dovere di usufruire dell’astensione obbligatoria dal lavoro due mesi prima del parto e tre mesi dopo, il trattamento economico è stabilito in base ai CCNL di categoria.
La lavoratrice in stato di gravidanza può optare per lavorare fino ad un mese prima del parto e ad astenersi fino ai quattro mesi dopo, in questo caso la stessa deve fare certificare da un medico specialista le sue buone condizioni di salute e che la sua prosecuzione al lavoro non sia pregiudizievole al suo stato di gravidanza.
L’astensione dal lavoro dopo il parto può essere usufruita dal padre, qualora il bambino venga a lui affidato oppure per grave malattia della madre.
La lavoratrice, entro il 7° mese di gravidanza, deve comunicare il suo stato al datore di lavoro e all’INPS (se lavoratrice nel privato) ed entro trenta giorni dal parto deve comunicare la data della nascita del figlio (va bene anche l’autocertificazione).
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.
Prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria, la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro e all’INPS (o all’Ente presso cui è assicurata) i seguenti documenti:
- la domanda di corresponsione dell’indennità di maternità, con la precisazione della data di inizio dell’astensione obbligatoria, come prevista dall’articolo 15 della legge n.1204/71 e successive modificazioni.
- Il certificato medico di gravidanza redatto su apposito modulo in dotazione alla ASL indicante, fra l’altro, il mese di gestazione (alla data della visita) e la data presunta del parto.
ASTENSIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA:
L’astensione obbligatoria anticipata può essere richiesta con specifica domanda nei seguenti casi:
a) lavoratrice che si trova in stato di gravidanza a rischio, ovvero nel caso di complicanze della gestazione;
b) condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della lavoratrice madre e del bambino (es. colorificio, essere adibita alla lavorazione di prodotti con sostanze chimiche, etc…);
c) lavoratrice madre che svolge lavori pericolosi, faticosi o insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni (es. tecnico di radiologia, psichiatra, infermiera in determinati reparti, etc…)., questa forma di astensione può protrarsi fino al 7°mese dopo il parto.
Tra le novità introdotte dal decreto semplificazioni (2012) figura anche una nuova procedura che dovranno necessariamente seguire le donne lavoratrici che a causa di una maternità a rischio chiedano di fruire dell’astensione anticipata dal lavoro.
In virtù di quanto stabilito dal suddetto decreto, infatti, la competenza per le pratiche relative alle richieste di astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio viene spostata dalla Direzione provinciale del Lavoro all’Asl del Comune di residenza della lavoratrice.
Per poter ottenere la necessaria certificazione di interdizione al lavoro, dunque, le lavoratrici in gravidanza dovranno recarsi presso l’Asl e presentare all’apposito sportello il certificato da cui risulti l’esistenza di rischi per la salute della madre e del feto e l’impossibilità di proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino all’inizio del periodo di astensione obbligatoria.
A tal fine è necessario che il certificato venga rilasciato da un ginecologo appartenente al Servizio Sanitario Pubblico, qualora sia stato rilasciato da un ginecologo privato l’Asl chiederà alla lavoratrice in gravidanza di sottoporsi ad un’ulteriore visita di controllo presso la struttura pubblica.
L’Azienda sanitaria locale, una volta ricevuta la richiesta, provvederà ad esaminare tutta la documentazione e, sempre che la ritenga idonea, a rilasciare apposita autorizzazione che certifichi l’interdizione al lavoro.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLE LAVORATRICI MADRI
Dall’inizio della gestazione e fino all’anno compiuto del bambino, vige il divieto assoluto di licenziare la lavoratrice madre, tranne nei seguenti casi:
- licenziamento per giusta causa;
- cessazione di attività dell’azienda;
- risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine.
La lavoratrice può rassegnare le proprie dimissioni, ma dovrà convalidarle presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
LAVORATRICI MADRI CON CONTRATTO A TERMINE
Alla lavoratrici a tempo determinato, l’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria compete solo nel caso in cui l’interessata entri in astensione entro il 60° giorno dalla data di cessazione del rapporto a termine.
La lavoratrice potrà inoltrare domanda presso l’INPS competente.
L’astensione facoltativa spetta solo se il rapporto di lavoro è ancora in atto e cessa con la conclusione della attività.